Art. 7.
(Introduzione dei punti per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

      1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

      «1-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, di cui al comma 1-ter, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dagli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella di cui all'articolo 126-bis, a seguito della comunicazione alla citata anagrafe nazionale della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una delle norme di comportamento

 

Pag. 11

previste dal titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
      1-septies. Per l'accertamento e per la decurtazione del punteggio ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis».