1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, di cui al comma 1-ter, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dagli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella di cui all'articolo 126-bis, a seguito della comunicazione alla citata anagrafe nazionale della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una delle norme di comportamento